Ci impegniamo in modo attivo per dare nuove possibilità di impiego e realizzazione professionale alle persone disabili e ai portatori di handicap. Synergie 68 è la specializzazione dedicata alla gestione di tutti i processi legati alla Legge 68/99 su categorie protette, disabili e sul loro inserimento lavorativo. Trasforma un obbligo di legge in un valore per entrambi i soggetti.
Cosa possiamo fare per la tua azienda
- Consulenza in fase di compilazione del prospetto informativo
- Supporto nella predisposizione della convenzione, possibilità prevista dall’Art.11 della Legge 68/99
- Consulenza in materia di esonero
- Supporto e facilitazione per ottenere i nulla osta necessari all’avvio del lavoratore.
- Informazione e consulenza su incentivi economici nazionali, regionali e provinciali
- Analisi aziendale e mappatura delle mansioni per assolvere l’obbligo, valorizzando al meglio ogni risorsa
- Ricerca e selezione attraverso processi mirati su tutti i profili professionali
- Database dedicato (Art.1 e Art.18) con documentazione che attesta l’appartenenza a queste categorie e il centro d’impiego di riferimento
La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nell’ottica di favorire l’occupazione di particolari categorie di lavoratori, ha stabilito che tutti i datori di lavoro con un certo numero di dipendenti sono tenuti ad assumere una quota di lavoratori appartenenti alle categorie protette, la quota di riserva. In merito alle assunzioni di lavoratori disabili, il Jobs Act ha portato una sostanziale novità. I lavoratori disabili, se prestano la propria attività in somministrazione presso l’impresa utilizzatrice per un periodo superiore a dodici mesi, verranno computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota di riserva nei limiti previsti dall’art. 3 L. n. 68/99. Si consente, per la prima volta alle aziende, di assolvere alla quota di riserva ricorrendo alla somministrazione di lavoro e non ad una assunzione diretta.
Dal 1° gennaio 2016 le aziende possono richiedere all’INPS, mediante procedura online un incentivo per un periodo di trentasei mesi (art.13):
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
- nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.
L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2016.