LEGGE DI BILANCIO 2018: INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO



Il 1° Gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio per il 2018. Sono confermati gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato nei contenuti che avevamo già condiviso le scorse settimane all'esame del Disegno di Legge. La ripartizione in commi è cambiata nuovamente ma l’esonero contributivo è rimasto il medesimo e lo riportiamo di seguito.

Novitàper le persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale la legge di Bilancio ha introdotto un nuovo incentivo nel caso in cui vengano assunte a tempo indeterminato all’interno di cooperative sociali (si parla di un contributo  a riduzione  o  sgravio  delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale ma i criteri di assegnazione del contributo verranno definiti in un momento successivo  dal Ministero del Lavoro).

Condividiamo al seguente link un flyer informativo.

 

Gli incentivi:

1) Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per assunzioni  e trasformazioni a tempo indeterminato.

Requisiti dei candidati:

•     dal 01/01/2018 al 31/12/2018 età massima  di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione

•     dal 01/01/2019 età massima è di 29 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione

•     mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).

Requisiti del datore di lavoro:

•Assenza nei  6 mesi precedenti all’assunzione incentivata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex l. 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva.

•Rispetto  dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.lgs. 150/2015).

•Nei 6 mesi successivi l’assunzione incentivata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo :

- del lavoratore assunto con incentivo; 

- di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con esonero comporta la revoca dell’incentivo e il recupero del beneficio già fruito.

2) Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  3000 € su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi per la prosecuzione successiva al 31/12/2017 del contratti di  apprendistato in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esonero decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio di cui all’art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015 (dal 13° mese successivo alla prosecuzione).

Requisiti dei candidati:

·         Apprendisti confermati  a tempo indeterminato purché abbiano l’ età massima di 29 anni e 364 giorni alla data della prosecuzione.

3) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

Requisiti dei giovani:

studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato “duale”*

*Apprendistato:

1.       per la qualifica e il diploma professionale,

2.       il diploma di istruzione secondaria superiore, 

3.       il certificato di specializzazione tecnica superiore;

4.       apprendistato di alta formazione

4) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  8.060 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per  assunzioni e tempo indeterminato in ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, SICILIA, PUGLIA, CALABRIA E SARDEGNA .

Requisiti dei candidati:

•età massima  di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione;

•età pari o superiore ai 35 anni purché i candidati siano  privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

•mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).

5) Contributo  a riduzione  o  sgravio  delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato nelle cooperative sociali di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.

Per maggiori informazioni Contattateci

Synergie Legal Dept.

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